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La terra è la vera ricchezza dell'uomo

L'A.S.C.I. è un'associazione fondata nel 1996 che si propone principalmente di:

-Sostenere un'agricoltura contadina in piccola scala, senza chimica di sintesi, né Organismi Geneticamente Modificati, né nanotecnologie, a favore dell'autoproduzione delle sementi, dell'autoconsumo e dello scambio.

-Salvare vecchie varietà di sementi, piante ed animali.

-Sostenere una politica che favorisca un'agricoltura e un commercio di prossimità, e la vendita diretta.

-Sostenere le piccole realtà contadine preservandole dalla scomparsa ed incentivare il ritorno alla terra in contrapposizione alle multinazionali dell'agricoltura e dell'alimentazione industriale.

-Sostenere e promuovere l'AUTOCERTIFICAZIONE del metodo di conduzione agrogeologico delle piccole realtà che coltivano secondo le regole del biologico: i controlli non devono essere demandati ad apparati privati, bensì agli agricoltori stessi che si responsabilizzano nella consapevolezza che, in caso di dichiarazione mendace, ne risponderanno individualmente.

PREMESSA FONDANTE ED INSCINDIBILE DALLO STATUTO

L’Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana nasce dall’amara constatazione della situazione di degrado ambientale, sociale e culturale in cui è stata trascinata la Campagna Italiana da più di mezzo secolo di incessante oltraggio in ossequio ad un’aberrante concezione di benessere e di progresso indotta dall’ideologia consumista. L’Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana nasce dalla volontà di recuperare il mondo rurale alla sua intrinseca consonanza con l’armonico divenire della natura per la piena realizzazione della nostra più autentica umanità.

L’urbanizzazione e l’industrializzazione indiscriminata hanno stravolto questo mondo, i suoi antichissimi e collaudati ritmi di vita, la sua civiltà, la sua dignità, le sue tradizioni, i suoi mestieri, il suo paesaggio, la sua fertilità, la sua salubrità, la sua arte, la sua economia, la sua identità.

Di fronte al processo di globalizzazione in atto e di costituzione del Mercato Mondiale Unico, l’ASCI, dando espressione alla coscienza morale dei suoi soci e nel rispetto degli usi e costumi tradizionali dei popoli, intende perseguire, attraverso il volontariato, senza scopo di lucro ed in spirito di solidarietà, il fine di difendere, ricostruire, promuovere e potenziare i valori, il lavoro, le caratteristiche peculiari e gli oggetti fisici dell'ambiente rurale italiano, i diritti e la dignità di questi nell’ambiente urbano, i rapporti di mutuo scambio d’opera, gli usi civici, le comunità agrarie, le frazioni, le servitù pubbliche e tutti i servizi (sanitari, scolastici, commerciali, di trasporto e quant’altro) necessari alla loro vita, il paesaggio, il suo assetto geologico anche nelle città e la destinazione agricola del territorio, l’uso rurale dei territori occupati impropriamente o abbandonati, nonché di tutti i territori definiti extraurbani dagli strumenti urbanistici e la loro difesa contro l’espansione urbana nel rispetto delle finalità di tutela della ruralità, i boschi, l’assetto idrogeologico, le sistemazioni agrarie, la fertilità dei campi, la qualità dietetica di alimenti e prodotti tipici e irripetibili derivanti da quell’ambiente, le case e gli annessi, le strade vicinali, i muri, i fossi, le opere d’arte delle campagne, le chiese, i tabernacoli; inoltre: l’educazione, l’istruzione, la promozione dei mestieri e delle attività agricole a tutela dell’ambiente, in modo particolare quando non configurabili come “imprese” e quanto più rispondenti alle caratteristiche di

  • conduzione familiare

  • prevalente produzione per l’autoconsumo

  • residenza sul fondo agricolo

  • limitato ricorso alla motorizzazione

  • elevato contenuto di manualità

  • pratica del riuso e del riciclaggio

  • adozione di tecniche appartenenti alla tradizione nelle colture, nell’allevamento, nella trasformazione, nel confezionamento, nel restauro e nella costruzione degli edifici e nella manutenzione dell’ambiente rurale

  • vendita diretta presso l’azienda o ai mercati, al domicilio del consumatore, ai piccoli dettaglianti

  • unità poderale basata sulla policoltura e la consociazione delle specie

  • utilizzazione di varietà di piante e di razze animali locali o tipiche, con minimo ricorso ad approvvigionamento esterno per il mantenimento

  • esclusione dell’utilizzo dei prodotti ottenuti per sintesi

  • esclusione dell'utilizzo di piante o animali geneticamente modificati o manipolati

L’ASCI intende anche difendere, ricostruire e promuovere il lavoro per le “produzioni di costume”, espressione con la quale si intendono tutti i prodotti - di ogni ambito, sia rurale che urbano - il cui uso, per la sedimentazione nel tempo o per i significati che essi rivestono, rafforza l’identità delle comunità e della civiltà italiana, la quale a sua volta protegge, attraverso le consuetudini proprie della tradizione, le virtù domestiche e civiche tramandate da più generazioni e non soggette a mode effimere.

L’ASCI considera le attività oggetto di difesa e promozione da parte propria come essenziali alla conservazione, alla custodia ed all’evoluzione dei valori del mondo rurale italiano e della identità culturale del Paese e come garanzia di continuità nella produzione di alimenti tipici di alta qualità, ottenuti mediante tecniche consolidate nei secoli; considera il rischio di scomparsa di questi e la loro sostituzione con prodotti agro-industriali massificati come attentato alle culture locali, alla qualità dei loro riferimenti alimentari, alla salute umana ed al rispetto dei cicli naturali.

 

Statuto dell’ “Associazione Solidarietà Campagna Italiana APS ”

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata 1. E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l’ “Associazione Solidarietà Campagna Italiana”, siglabile “ASCI (d’ora in avanti Associazione), in conformità alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice). 2. L’utilizzo dell’acronimo “APS” è obbligatorio e potrà essere inserito nella denominazione sociale ovvero sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l’Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore oppure nei registri operanti a medio tempore. 3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta. 4. La durata dell’APS non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 10, comma 7, secondo capoverso.

 

Art. 2 - Scopi e finalità 1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, si ispira ai principi di democraticità e gratuità. L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice, a favore di associati, loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ed in particolare persegue le seguenti specifiche finalità: a) tutelare e valorizzare l’agricoltura contadina, le sue pratiche agro-ecologiche, i suoi valori culturali e di solidarietà, il suo ambiente, la sua economia e gli interessi diffusi, intesi anche come beni comuni, da essa rappresentati, contrastando la diffusione dell’utilizzo dei prodotti di sintesi chimica e delle biotecnologie avanzate (OGM, NBT, TEA); b) concorrere alla preservazione, valorizzazione, scambio ed alla naturale evoluzione delle specie vegetali, in particolare le sementi,la conservazione di risorse fitogenetiche in situ ed ex situ ed animali tramandateci, valorizzando l’economia del dono e pratiche solidaristiche; c) favorire l’insediamento nel mondo rurale di nuovi nuclei con progetti di attività agricole, la permanenza nelle attività rurali degli anziani e delle varie forme di comunità umane anche favorendo forme di solidarietà reciproca e operando per il miglioramento dell’assetto del territorio rurale attraverso opere che rispondano ad interessi collettivi; d) perseguire l’ottenimento di specifiche normative e servizi che agevolino la continuità della presenza nelle campagne di piccole realtà rurali che si rifanno nell’attività all’agroecologia per la preziosità sociale, economica ed ambientale del loro ruolo.

 

Art. 3 - Attività 1. L’associazione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del Codice: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali ed altri enti privati, può svolgere, le seguenti attività: - sviluppare iniziative culturali e di formazione; - organizzare convegni, diffusione di testi, esposizioni; - realizzare attività di ricerca scientifica ed innovativa in campo, anche in collaborazione con istituti agrari/università/associazioni/aziende agricole/soggetti esterni per promuovere la biodiversità agricola e l’autodeterminazione alimentare; - attività di valorizzazione, ricerca, riproduzione, conservazione, scambio, gestione collettiva di semi e promozione delle tecniche agroecologiche per agricoltura contadina e a favore della biodiversità; - collaborazioni con istituti agrari/università/associazioni/aziende agricole/soggetti esterni; - partecipazione a bandi come fonte di finanziamento per progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi e finalità associative; - incentivare la gestione e organizzazione episodica di mercati e fiere che vogliono essere luogo di incontro, vendita, divulgazione e per favorire l’incontro diretto con consumatori consapevoli e gruppi di acquisto solidale aumentando la consapevolezza sull’agricoltura contadina, sull’alimentazione sana che segue i ritmi stagionali; - organizzazione di eventi volti alla valorizzazione della gratuità e dell’economia del dono; - organizzazione di eventi pubblici culturali e divulgativi; gestione di corsi , seminari, momenti formativi e didattici, laboratori - organizzazione Campagne a tema. 2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite la quale svolge l’attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. 4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000; il Consiglio Direttivo dell’Associazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice. 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 6. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i volontari, inscritti nel registro di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’art. 18 del Codice. 7. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 8. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, mentre l’organo deputato alla loro approvazione è l’Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice. 9. L’associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 del Codice, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

 

Art. 4 - Risorse economiche, bilanci, avanzi di gestione e patrimonio 1. Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da: - quote associative e contributi degli aderenti e di privati; - finanziamenti provenienti da partecipazione a bandi, pubblici e privati, di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione; - erogazioni liberali di associati e di terzi; - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche; - eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario; - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.; - entrate da attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (secondarie e strumentali); - entrate derivanti da attività ai sensi dell’art. 7 del Codice. 2. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. 3. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, i bilanci - preventivo e di esercizio - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo predispone ed approva la bozza di bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, per la definitiva approvazione. In ogni caso entro il 30 di giugno rendiconti, bilanci e rendiconti della raccolta fondi devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale che, previa approvazione dell’assemblea, dovrà, se dovuto, essere pubblicato sul proprio sito internet. 4. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di avanzi di gestione, eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 5. E’ fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 5 – Soci 1. L’Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 e 36 del Codice. 2. Possono essere soci dell’Associazione coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendone lo spirito e gli ideali del presente Statuto e avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, nei tempi stabiliti, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione e intendono impegnarsi personalmente e direttamente nelle attività e per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione. 3. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere discontinua. 4. L’adesione alla Associazione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. È a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. comma 4.

 

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci 1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda. 2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. 3. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Direttivo. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile. 4. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione del socio che compia atti non ritenuti compatibili con gli scopi dell’Associazione stessa, fatto salvo l’eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versamento delle quote annuali, che dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che: - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi due solleciti scritti; - svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione; L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. 2. I soci hanno diritto: - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione; - purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro soci, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; - purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro soci, di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, presso la sede dell’Associazione ed alla presenza di un componente del Consiglio Direttivo; 3. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - a partecipare attivamente e direttamente alla vita associativa in maniera non estemporanea; - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione; - al pagamento nei termini della quota associativa.

 

Art. 8 - Quota associativa 1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - Organi sociali Sono organi sociali dell’Associazione: - Assemblea dei soci - Consiglio direttivo - Presidente - L’organo di controllo collegiale o monocratico (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice, che potrà esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro). - Revisore legale (obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice) - Probiviri

 

Art. 10 - Assemblea dei Soci 1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; 55dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto. 3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso ovvero dovrà essere indetta ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente. 4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 5. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. 6. Assemblea Ordinaria dei Soci. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, incluso le eventuali deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. In occasione della nomina degli organi sociali l’Assemblea procede alla formazione di una Commissione Elettorale formata da tre membri con funzione di Presidente, Segretario e Scrutatore eletti in seno alla Commissione stessa. Il voto, per le suddette elezioni, deve essere segreto e lo scrutinio dei voti deve essere pubblico. Sono competenze della Assemblea ordinaria: a) definire ed approvare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; b) eleggere, approvando preventivamente il numero, e revocare i componenti degli organi sociali, incluso gli eventuali soggetti incaricati della revisione legale dei conti e/o dell’Organo di Controllo; c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; d) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; e) approvare il bilancio preventivo e di esercizio, e quando ne ricorrano gli obblighi di legge, del bilancio sociale; f) deliberare sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge; g) approvare e modificare eventuali Regolamenti interni; h) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti; i) deliberare sull’esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo in caso di ricorso, come previsto dall’articolo 6 comma 4; l) determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto; m) deliberare sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto; n) deliberare sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati; p) deliberare sulle altre questioni attinenti all'Associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; q) deliberare sugli eventuali compensi attribuiti ai componenti degli organi dell’Associazione, nei limiti di quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa di settore. 7. Assemblea Straordinaria dei Soci La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal presente articolo. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, aventi diritto, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. Sono competenze dell’assemblea straordinaria: a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; b deliberare lo scioglimento e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; c deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo, attribuiti dalla legge o su qualsiasi altra delibera sia stata inserita nell'Ordine del Giorno. 8. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11 Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti, in maggioranza, tra i soci, che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi. ll Consiglio direttivo o amministratori è scelto tra i soci, a cui si applica l'articolo 2382 del codice civile. 2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio direttivo. 3.Il Consiglio direttivo elegge, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario. 4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo. 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo. 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività svolte per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci. 8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In particolare Il Consiglio direttivo svolge le seguenti attività: - Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea - Nomina Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario - Formula i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, gestisce le attività funzionali alla realizzazione delle strategie e programmi dell’associazione e le risorse fisiche e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione dei programmi di lavoro di cui sopra - Predispone eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; - Propone le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione - Predispone e presenta all’Assemblea per definitiva approvazione le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte - Predispone, per libera determinazione o per obblighi di legge, e presenta all’Assemblea per sua approvazione, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte - Convoca le Assemblee, definendone l'ordine del giorno - Delibera sulle domande di nuove adesioni di soci - Sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci - Il Direttivo approva - le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari; - Delibera i rimborsi massimi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, del presente Statuto - Approva e delibera la nomina di dipendenti o collaboratori ed i relativi compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione - Propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto - Delibera e sottoscrive collaborazioni e partenariati con altri enti. - Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative - Delibera la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione ad altri enti consorzi, ATS ect.. - Conferisce e revoca atti di delega, conferendo i relativi poteri necessari, riservandosi in qualunque momento la facoltà di revoca - Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati e delibera acquisti, locazioni, comodati, accetta donazioni o lasciti testamentari. - Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti 9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal componente più anziano per carica 10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti. 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. 12. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 13. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo. 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

 

Art. 12 - Presidente 1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea e convoca l’Assemblea dei soci per conto del Consiglio direttivo. 2.In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri 1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari 2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra i soci che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) volte consecutive. 3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano per età. 4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque soci o di un unico socio interessato alla vertenza 5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

 

Art. 14 – Organo di Controllo Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. L’Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; - attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle norme di legge ed in particolare alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice - L’organo di controllo può inoltre esercitare al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

 

Articolo 15 – Revisore legale dei conti L’Assemblea può nominare, di sua iniziativa o per obblighi derivanti dalle proprie attività o al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. In alternativa, ai sensi dell’art.30. Comma 6 del Codice, può assegnare all’Organo di controllo, collegiale o monocratico, l’esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell’apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze. Nel caso in cui l’Organo di controllo, incaricato della revisione legale dei conti, sia un Collegio, lo stesso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi. L’Organo di controllo incaricato della revisione legale dei conti o il Revisore Legale dei Conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. L’Organo di revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio di esercizio.

 

Art. 16 Presidente onorario 1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione; 2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.

 

Art. 17 - Libri sociali 1 È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali: - Il libro dei soci - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Probiviri se eletti. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

 

Art. 18 - Scioglimento 1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento (cessazione, estinzione o soppressione dell'Associazione) per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione; 2. L’Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

 

Art. 19 - Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

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